Ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D. Lgs. 33/2013 l'amministrazione pubblica e mantiene costantemente aggiornato l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Negli anni 2020-2021 non è stato conferito o autorizzato nessun incarico ai dipendenti comunali.
Ai sensi dell'art. 14 l'amministrazione pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative al Segretario comunale, unico titolare di incarico amministrativo di vertice del Comune di Pompu.
In questa sezione le Pubbliche Amministrazioni devono rendere disponibili le informazioni relative ai Dirigenti, tra cui:
Nella Pianta Organica del Comune di Pompu non sono previste figure dirigenziali, pertanto, l'Ente non è tenuto alle relative pubblicazioni.
In questa sezione le Pubbliche Amministrazioni devono rendere disponibili le informazioni relative ai Dirigenti, tra cui:
Nella Pianta Organica del Comune di Pompu non sono previste figure dirigenziali, pertanto, l'Ente non è tenuto alle relative pubblicazioni.
Come indicato all'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, in questa pagina vengono pubblicate le sanzioni per mancata comunicazione dei dati:
"1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. ((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.))
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
((3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.))
Non sono state irrogate sanzioni conseguenti alle violazioni previste dall'articolo 47, comma 1 e comma 1/bis del decreto legislativo 33/2013. (Dato aggiornato al 30/06/2023)
Ai sensi dell'art. 21, c. 2 l'amministrazione pubblica i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti
Ai sensi dell'art. 21, c. 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'amministrazione pubblica i contratti integrativi stipulati.