Amministrazione trasparente

Cartella Pagamenti dell'amministrazione

Cartella Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale

Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario nazionale
 
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Obbligo di pubblicazione a carico di amministrazioni e enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari.

Nessun documento caricato, l'ente non rientra nella casistica in oggetto. 

 

Cartella Ammontare complessivo dei debiti

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Cartella Dati sui pagamenti

Art. 4-bis (( (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). ))

((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))

Cartella Indicatore di tempestività dei pagamenti

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.


Indicatore di tempestività dei pagamenti

L’art. 10, comma 2 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 avente ad oggetto “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” prevede la pubblicazione di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato “indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti”. 

L’indicatore calcolato comprende l’aggregato delle fatture passive registrate nel periodo di riferimento giunte alla fase di pagamento, tenuto conto delle condizioni contrattuali di pagamento pattuite con il fornitore.

L’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, come indicato dal citato D.P.C.M. 22 settembre 2014, è stato ottenuto attraverso un processo di tracciabilità della spesa ed è calcolato come “la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento” (art. 9, comma 3). Nel calcolo, sono stati considerati i giorni da calendario, compresi i festivi.

Come leggere l’indicatore:

  • se l’indicatore risulta negativo, significa che le fatture sono state pagate in media (secondo la definizione sopra richiamata, tenendo conto del fatto che si tratta di una media ponderata all’importo delle fatture) prima della scadenza delle stesse;
  • se l’indicatore risulta positivo, significa che le fatture sono state pagate in media (secondo la definizione sopra richiamata, tenendo conto del fatto che si tratta di una media ponderata all’importo delle fatture) dopo la scadenza delle stesse.