Obbligo di pubblicazione a carico di amministrazioni e enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari.
Nessun documento caricato, l'ente non rientra nella casistica in oggetto.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
Indicatore di tempestività dei pagamenti
L’art. 10, comma 2 del D.P.C.M. 22 settembre 2014 avente ad oggetto “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” prevede la pubblicazione di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato “indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti”.
L’indicatore calcolato comprende l’aggregato delle fatture passive registrate nel periodo di riferimento giunte alla fase di pagamento, tenuto conto delle condizioni contrattuali di pagamento pattuite con il fornitore.
L’indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, come indicato dal citato D.P.C.M. 22 settembre 2014, è stato ottenuto attraverso un processo di tracciabilità della spesa ed è calcolato come “la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento” (art. 9, comma 3). Nel calcolo, sono stati considerati i giorni da calendario, compresi i festivi.
Come leggere l’indicatore: