1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nel corso del 2020 è presente un rilievo da parte della Corte dei Conti.
Per il 2021 non sono presenti rilievi della Corte dei Conti.
Per il 2022 non sono presenti rilievi della Corte dei Conti alla data del 31/10/2022.